Art. 8.
(Quantificazione del risarcimento).

      1. Fermo restando il potere riduttivo, nei giudizi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge il risarcimento del danno dovuto all'ente danneggiato è determinato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1223, 1225, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto dei vantaggi, anche non patrimoniali, comunque conseguiti dall'ente o dalla comunità amministrata, anche se gli stessi trovano nel fatto dannoso soltanto causa indiretta e occasionale. Il giudice tiene conto dell'intensità della colpa, dell'entità delle conseguenze che ne

 

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sono derivate, della qualità delle prestazioni e dei servizi resi dal presunto responsabile prima e dopo il fatto dal quale è derivato il danno e delle conseguenze della condanna sulla capacità reddituale dello stesso anche in rapporto all'esigenza di consentirgli il mantenimento di una decorosa vita di relazione.
      2. Se il fatto dannoso è causato da più persone, il giudice, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. I soli concorrenti che hanno conseguito un illecito arricchimento o che hanno agito con dolo sono responsabili solidalmente.
      3. Il debito da condanna si trasmette agli eredi nel solo caso di indebito arricchimento conseguito dagli stessi.